Legge Non_Fiscale

Legge 2939/1888

Che erige in corpi morali l'asilo infantile ed il pio istituto dotalizio De-Arca in Sorgono (Cagliari) e ne approva i relativi statuti organici. (8802939R)

Pubblicato: 31/05/1888 In vigore dal: 26/04/1888 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 26 aprile 1888, n. 2939

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 2939/1888 # REGIO DECRETO 26 aprile 1888, n. 2939 ## Che erige in corpi morali l'asilo infantile ed il pio istituto dotalizio De-Arca in Sorgono (Cagliari) e ne approva i relativi statuti organici. (8802939R) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento 27 novembre 1877, con cui il fu cav. Giuseppe Vincenzo De-Arca, dispose delle proprie sostanze per la fondazione nel comune di Sorgono di un asilo infantile e di un istituto dotalizio colle modalità e condizioni nel testamento stesso enunciate; Viste le istanze in data 8 gennaio 1887 del sindaco di Sorgono, dirette ad ottenere il legale riconoscimento delle due fondazioni suddette in corpi morali; Vista la conforme deliberazione 18 luglio 1887 della deputazione provinciale di Cagliari, e ritenuto che l'asilo infantile De-Arca è provvisto di una dotazione patrimoniale di lire 20,000, e l'istituto dotalizio a favore delle zitelle povere di Sorgono può normalmente contare sopra una rendita annua netta di circa lire 2,500; Visti gli statuti organici per le anzidette fondazioni di beneficenza, e ritenutili meritevoli di approvazione; Visto l' articolo 25 della legge 3 agosto 1862, numero 753 , sulle opere pie; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. L'asilo infantile De-Arca ed il pio istituto dotalizio De-Arca del comune di Sorgono sono eretti in corpi morali, e saranno governati in base agli statuti organici per ciascun d'essi redatti dal consiglio comunale e dalla congregazione di carità di detto comune. Tali statuti, composti il primo di ventuno ed il secondo di diciannove articoli, vengono da Noi approvati, e saranno, d'ordine Nostro, visti e sottoscritti dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1888. Reg. 163. Atti del Governo a. f. 51. Zainy. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. F. CRISPI.

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