Legge 294/1912
Che converte in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale venne autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912, e che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912. (012U0294)
Riferimento normativo
LEGGE 21 marzo 1912, n. 294
Testo normativo
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