Legge Non_Fiscale

Legge 298/1951

Modificazioni all'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni.

Pubblicato: 10/05/1951 In vigore dal: 03/03/1951 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 3 marzo 1951, n. 298

Testo normativo

LEGGE n. 298/1951 # LEGGE 3 marzo 1951, n. 298 ## Modificazioni all'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il sesto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di Marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493 , quale risulta modificato dall' art. 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79 , è sostituito dal seguente: "Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello che lo sostituisce, e, a seconda che i nominandi debbano essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello di Commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di impedimento, chi può sostituirli ai sensi del secondo comma del presente articolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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