Legge Non_Fiscale

Legge 3/1977

Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate.

Pubblicato: 18/01/1977 In vigore dal: 17/01/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 3/1977 # DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3 ## Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la legge 4 aprile 1964, n. 171 , e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuta la necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della vendita delle carni, al fine di razionalizzare la distribuzione per equilibrarne i consumi, ferma restando la necessaria tutela dei consumatori e dei produttori; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità; Decreta: Art. 1 L' art. 2, secondo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171 , è abrogato. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge di cui al comma precedente sono sostituiti dai seguenti: Art. 3. - Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati. Art. 4. - I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche ((, congelate o scongelate)) . Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime. Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca ((, congelata o scongelata)) della carne posta in vendita. ((Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta)) . Art. 5. - I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 3/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1977

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Siracusa. Decreto del Presidente della Repubblica 1273 Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Matera. Decreto del Presidente della Repubblica 1274 Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Roma (XVI… Decreto del Presidente della Repubblica 1272 Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla leg… Decreto del Presidente della Repubblica 1271 Raggruppamento delle materie relative agli indirizzi specializzati per ragioniere perito … Decreto del Presidente della Repubblica 1270