Quali modifiche apporta la Legge 30/1956 alla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura secondo il regio decreto 511/1946?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 30/1956 modifica la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, disciplinando i requisiti professionali dei suoi componenti effettivi. Nello specifico, stabilisce che tra i membri devono figurare cinque presidenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche, primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione; due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione; tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato; e uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrato requirente di grado equiparato. La norma riguarda direttamente l'organizzazione della magistratura italiana e la rappresentanza delle diverse funzioni giudiziarie e requirenti all'interno dell'organo di autogoverno. Un aspetto rilevante è la disposizione che prevede l'invariabilità della composizione del Consiglio qualora un componente, durante l'incarico, sia promosso o transiti dalla carriera giudicante a quella requirente o viceversa, garantendo così la continuità dell'organo indipendentemente dai movimenti di carriera dei singoli magistrati.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 febbraio 1956, n. 30
Testo normativo
LEGGE n. 30/1956
# LEGGE 7 febbraio 1956, n. 30
## Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , è così modificato: "Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del ((Tribunale superiore delle acque pubbliche)) o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato". L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato: "La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 30/1956 disciplina la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, un organo costituzionale fondamentale per l'autogoverno della magistratura italiana. La normativa è rilevante per chi studia diritto costituzionale, ordinamento giudiziario e governance degli organi di autogoverno della magistratura, nonché per magistrati e operatori del diritto interessati alla struttura organizzativa del sistema giudiziario.
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