Legge Agevolazioni

Legge 30/1967

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

Pubblicato: 24/02/1967 In vigore dal: 08/02/1967 Documento ufficiale

Qual è l'ambito di applicazione della Legge 30/1967 e fino a quando rimane valida l'esenzione dall'imposta di bollo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 30/1967 prolunga l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per i documenti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie e agli assegni familiari. Questa esenzione, originariamente prevista dalla Legge 1048/1964, viene estesa fino al 31 dicembre 1969 con effetto retroattivo dal 10 gennaio 1967. La norma riguarda principalmente i datori di lavoro e gli enti gestori di previdenza sociale che devono versare contributi e gestire i trattamenti familiari dei lavoratori dipendenti. In pratica, significa che tutti gli atti, i contratti e i documenti amministrativi legati a queste materie non sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, riducendo così i costi burocratici per le aziende e gli istituti previdenziali. È importante sottolineare che successivamente, con la Legge 359/1970, questa esenzione è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1974, dimostrando l'intento legislativo di mantenere agevolazioni stabili in questo settore.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 febbraio 1967, n. 30

Testo normativo

LEGGE n. 30/1967 # LEGGE 8 febbraio 1967, n. 30 ## Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048 , è prorogato al 31 dicembre 1969. ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - PRATI Visto, il Guardasigilli: REALE --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 maggio 1970, n. 359 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30 , è prorogato al 31 dicembre 1974".

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La Legge 30/1967 disciplina l'esenzione dall'imposta di bollo per assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari, istituti fondamentali del sistema previdenziale italiano. Commercialisti e responsabili amministrativi delle aziende devono considerare questa agevolazione nella gestione della documentazione contributiva e nella pianificazione fiscale, poiché incide direttamente sulla deducibilità e sulla tassazione dei costi previdenziali.

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