Legge Non_Fiscale

Legge 300/1998

Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania.

Pubblicato: 21/08/1998 In vigore dal: 03/08/1998 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 3 agosto 1998, n. 300

Testo normativo

LEGGE n. 300/1998 # LEGGE 3 agosto 1998, n. 300 ## Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. 2. La somma di cui al comma 1 è attribuita quanto a lire 13.000 milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000 milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con le università albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilità del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al Ministero della sanità per la predisposizione del piano sanitario nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica, riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per la fornitura di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma, pari a lire 10.000 milioni, è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali interventi strutturali, nonchè alla fornitura di attrezzature. 3. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437 , è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437 (Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia), è il seguente: "Art. 2 (Regime degli interventi a carattere umanitario). - 1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonchè delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all' art. 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 , si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15 ".

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