Legge Non_Fiscale

Legge 3057/1952

Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica.

Pubblicato: 14/01/1953 In vigore dal: 11/12/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3057

Testo normativo

LEGGE n. 3057/1952 # LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3057 ## Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le indennità, per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all' art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554 , sono elevate alle seguenti misure: al capo della delegazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 720 al personale addetto ai lavori di concetto . . . . . . . . . . L. 600 al personale d'ordine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 al personale di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/01/1953, n. 14 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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