Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.
Quali agevolazioni fiscali prevede la Legge 307/1957 per la distillazione del vino e quali sono i requisiti di genuinità richiesti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 307/1957 ripristina agevolazioni temporanee straordinarie per chi distilla vino, estendendo i benefici già previsti dalla legge del 1954 fino al 31 agosto 1957. Le agevolazioni si applicano alla distillazione di vini denunciati come genuini, inclusi quelli acescenti o alterati riconosciuti come tali, permettendo ai produttori di accedere a vantaggi fiscali su questa attività. La normativa riguarda principalmente i viticoltori e i distillatori che operano nel settore vitivinicolo italiano durante il periodo specificato. Un aspetto cruciale è il controllo della genuinità: l'Amministrazione finanziaria, in coordinamento con i Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, deve effettuare verifiche particolari per garantire che solo i vini effettivamente genuini accedano al regime agevolato, prevenendo abusi e frodi. Questo sistema di controlli rappresenta una protezione del bilancio pubblico e della corretta applicazione delle agevolazioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 maggio 1957, n. 307
Testo normativo
LEGGE n. 307/1957
# LEGGE 12 maggio 1957, n. 307
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo
1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee
straordinarie per la distillazione del vino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69 , concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni: All'art. 1: alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini; alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti; dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957; in fine, è aggiunto il seguente comma: L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata. L'art. 3 è soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 maggio 1957 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 307/1957 disciplina le agevolazioni fiscali per la distillazione di vino genuino, con particolare attenzione ai requisiti di genuinità e ai controlli amministrativi congiunti tra Finanze e Ministeri competenti. Commercialisti e consulenti tributari devono considerare questa normativa quando assistono produttori vitivinicoli che operano distillazioni, verificando la documentazione di denuncia dei vini e la conformità ai periodi di applicazione delle agevolazioni straordinarie.
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