Legge Agevolazioni

Legge 307/1977

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonche' del termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Pubblicato: 17/06/1977 In vigore dal: 10/06/1977 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto-Legge 307/1977 per i contribuenti delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976?

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Il Decreto-Legge 307/1977 è una misura straordinaria di sostegno fiscale emanata dal Presidente della Repubblica per le aree del Friuli-Venezia Giulia danneggiate dal terremoto del 1976. La norma principale riguarda la proroga dei termini di scadenza per beneficiare di agevolazioni tributarie già previste da precedenti decreti-legge, estendendo il termine dal 30 giugno 1977 al 31 dicembre 1977. Il decreto si applica ai soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito nei comuni colpiti dal sisma, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, purché almeno il 70% del reddito sia generato nelle zone terremotate. La norma consente a questi contribuenti di richiedere la sospensione della riscossione delle imposte (IRPEG, IVA e altre imposte indirette) relative alle rate con scadenza nel 1977, con ripresa della riscossione a partire da febbraio 1978. Questa misura rappresenta un intervento emergenziale per facilitare la ripresa economica delle imprese colpite dal disastro naturale, concedendo loro una moratoria temporanea sugli obblighi tributari.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 307

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 307/1977 # DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 307 ## Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonche' del termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonchè i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Il termine del 30 giugno 1977 previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977. I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597 , 598 e 599 , nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate aventi scadenza nell'anno 1977, purchè la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma dei predetti articoli concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta. La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza della rata di febbraio 1978, con le modalità e alle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell' art. 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 .

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Il Decreto-Legge 307/1977 disciplina la sospensione della riscossione delle imposte indirette sugli affari e la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per i contribuenti nelle zone terremotate. La norma si riferisce ai decreti del Presidente della Repubblica 597, 598 e 599 del 1973 (IRPEG, IVA e tasse di registro) e rappresenta un'agevolazione fiscale straordinaria per attività economiche produttive di reddito. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per gestire le moratorie fiscali, la sospensione della riscossione e i termini di versamento delle imposte in caso di calamità naturali.

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