Legge
Non_Fiscale
Legge 310/1958
Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957.
Riferimento normativo
LEGGE 18 marzo 1958, n. 310
Testo normativo
LEGGE n. 310/1958
# LEGGE 18 marzo 1958, n. 310
## Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto
Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del
novembre 1957.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime, per le spese occorrenti: a) alla ricostruzione, riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo, di provviste di acqua, e delle opere relative, nonchè alla costruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici; b) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compresi lo scavo, il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati, nonchè alle lavorazioni straordinarie dei terreni; c) agli impianti arborei ed arbustivi, alle riparazioni ed all'acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti delle aziende; d) all'acquisto di sementi; e) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte. Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende. Il contributo per le spese di cui alla lettera d), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende. Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosioni delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia, od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario agrario.
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