Modificazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, recante agevolazioni per lavori di riparazione dei danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise.
Qual è l'oggetto della Legge 315/1951 e quali modifiche apporta alla normativa precedente?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 315/1951 è un provvedimento di carattere straordinario emanato dal Parlamento italiano il 2 aprile 1951, che interviene su una normativa precedente relativa ai danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise. Nello specifico, modifica l'articolo 2 della Legge 6 marzo 1950, n. 171, che aveva previsto agevolazioni per i lavori di riparazione dei danni alluvionali in quelle regioni. Il provvedimento è molto semplice nella sua struttura: contiene un unico articolo che proroga il termine entro il quale era possibile usufruire delle agevolazioni previste dalla legge precedente. Il termine originario era fissato al 31 dicembre 1950, ma risultava insufficiente per completare tutti i lavori di riparazione necessari. La proroga estende questo termine al 31 dicembre 1951, concedendo quindi un anno aggiuntivo ai proprietari e agli enti interessati per realizzare i lavori di ripristino e accedere alle relative agevolazioni fiscali e amministrative. Questo tipo di intervento normativo era frequente nel dopoguerra italiano, quando erano ancora in corso i lavori di ricostruzione e ripristino dei danni causati da calamità naturali.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 aprile 1951, n. 315
Testo normativo
LEGGE n. 315/1951
# LEGGE 2 aprile 1951, n. 315
## Modificazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, recante
agevolazioni per lavori di riparazione dei danni causati
dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il termine del 31 dicembre 1950 previsto dall' art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171 , è prorogato al 31 dicembre 1951. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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La Legge 315/1951 riguarda agevolazioni fiscali e amministrative per calamità naturali, proroga di termini per lavori di riparazione, e interventi straordinari dello Stato per danni da alluvione. Commercialisti e professionisti del settore immobiliare consultano questa normativa per comprendere i benefici tributari storici e i meccanismi di proroga dei termini per usufruire di agevolazioni su lavori di ripristino e ricostruzione.
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