Legge

Legge 317/1986

((Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.))

Pubblicato: 02/07/1986 In vigore dal: 21/06/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 21 giugno 1986, n. 317

Testo normativo

LEGGE n. 317/1986 # LEGGE 21 giugno 1986, n. 317 ## <em><strong>((Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.))</strong></em> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((Definizioni)) ((Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , si applicano le seguenti definizioni: a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; b) servizio: ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attivit&agrave; economica non salariata, quale definita all' articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE ); ovvero, ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis della presente legge, qualsiasi servizio della societ&agrave; dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per: 1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; 2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che &egrave; interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale; c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualit&agrave; o di propriet&agrave; di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonch&egrave; le procedure di valutazione della conformit&agrave;; il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell' articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonch&egrave; ai medicinali definiti all' articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , cos&igrave; come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attivit&agrave; di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione: 1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della societ&agrave; dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalit&agrave; e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; 2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della societ&agrave; dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale; f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza &egrave; obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte importante di esso, nonch&egrave;, fatte salve quelle di cui all'articolo 9-ter, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto: 1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformit&agrave; alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorit&agrave; pubblica &egrave; parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; 3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorit&agrave; designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all' articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535 ; g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in una fase preparatoria in cui &egrave; ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali; h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l'anno da uno degli organismi nazionali di normazione in conformit&agrave; alle prescrizioni di cui all' articolo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012 ; i) Unit&agrave; centrale di notifica: ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis, l'ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito della Direzione generale cui &egrave; attribuita la relativa competenza dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell' articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni; m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, che &egrave; stato approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionali dotati dell'autorit&agrave; di apportarvi modificazioni sostanziali; n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, &egrave; approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionale dotati dell'autorit&agrave; di apportarvi modificazioni sostanziali; o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica &egrave; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel sito istituzionale dell'Amministrazione o Autorit&agrave; che la ha adottata.))

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 317/1986 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 1986

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, n. 1211, relat… Decreto del Presidente della Repubblica 1139 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria. Decreto del Presidente della Repubblica 1138 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. Decreto del Presidente della Repubblica 1137 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. Decreto del Presidente della Repubblica 1136 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1135