Legge
Non_Fiscale
Legge 32/1990
Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico.
Riferimento normativo
LEGGE 21 febbraio 1990, n. 32
Testo normativo
LEGGE n. 32/1990
# LEGGE 21 febbraio 1990, n. 32
## Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o
della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del
pubblico registro automobilistico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'originale o le copie degli atti di cui all' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 952 , trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile, sono eliminati con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , decorsi dieci anni dalla trasmissione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L' art. 4, primo comma, lettera a), della legge n. 952/1977 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro) prevede che per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione debbano essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio. - Il D.P.R. n. 1409/1963 reca norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.
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