Legge Agevolazioni

Legge 321/1958

Modifica all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri delle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici governativi.

Pubblicato: 15/04/1958 In vigore dal: 02/04/1958 Documento ufficiale

Quali categorie di persone hanno diritto all'esonero dalle tasse presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e i Licei artistici governativi secondo la Legge 321/1958?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 321/1958 modifica la normativa precedente del 1947 per estendere l'esonero dalle tasse scolastiche a specifiche categorie di persone legate alla guerra e ai conflitti per la liberazione. Il beneficio riguarda gli orfani di guerra, i figli di mutilati o invalidi di guerra, i figli di dispersi o prigionieri di guerra, le persone stesse che siano mutilati o invalidi di guerra, e i ciechi civili. L'esonero copre tutte le tasse, incluse quelle di bollo e di diploma, presso le istituzioni artistiche e musicali governative. Un aspetto rilevante è che il beneficio viene sospeso per gli studenti ripetenti, il che significa che chi ripete l'anno perde temporaneamente il diritto all'esonero. Questa norma rappresenta una forma di sostegno sociale verso le vittime della guerra e i loro familiari nel settore dell'istruzione artistica.

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Riferimento normativo

LEGGE 2 aprile 1958, n. 321

Testo normativo

LEGGE n. 321/1958 # LEGGE 2 aprile 1958, n. 321 ## Modifica all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri delle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici governativi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La formulazione dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22 settembre 1947, numero 1231 , è così modificata: "È accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili. Tale beneficio è sospeso per i ripetenti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 321/1958 disciplina le esenzioni tributarie e le agevolazioni fiscali per studenti presso enti pubblici, operando nel contesto delle tasse scolastiche e dei diritti delle categorie protette. Commercialisti e amministratori di conservatori e accademie devono consultarla per verificare l'applicazione delle esenzioni da tasse di bollo, tasse di diploma e altre imposte scolastiche, considerando le condizioni di sospensione per i ripetenti.

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