Legge 3251/1866
Col quale e' stabilito che il Tribunale di appello in Venezia, i Tribunali provinciali di Venezia, di Verona e di Mantova, e le Preture comprese nei rispettivi territori giurisdizionali liberati dalla occupazione austriaca continueranno ad esercitare le loro funzioni secondo le leggi vigenti, salve le disposizioni del presente Decreto. (066U3251)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 13 ottobre 1866, n. 3251
Testo normativo
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