Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali gia' accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma.
Quali agevolazioni fiscali estende la Legge 328/1954 alla Villa San Michele di Capri?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 328/1954 approva uno scambio di Note diplomatiche tra Italia e Svezia del 17 giugno 1952, mediante il quale l'Italia concede alla Villa San Michele di Capri le medesime agevolazioni fiscali già riconosciute alla sede dell'Istituto di Svezia a Roma. Questa estensione si basa sulla precedente Legge 17 agosto 1941, n. 990, che aveva già accordato benefici fiscali alla sede romana dell'Istituto svedese. La norma riguarda specificamente la proprietà svedese ubicata a Capri, riconoscendole uno status privilegiato dal punto di vista tributario. In pratica, la Villa San Michele beneficia di esenzioni o riduzioni fiscali analoghe a quelle godute dalla rappresentanza ufficiale svedese nella capitale, trattandosi di una struttura di rilevanza culturale e diplomatica per la Svezia.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 maggio 1954, n. 328
Testo normativo
LEGGE n. 328/1954
# LEGGE 19 maggio 1954, n. 328
## Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Roma,
tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla
Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali gia' accordate
alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È approvato lo scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952, per l'estensione alla, Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma con la legge 17 agosto 1941, n. 990 .
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La Legge 328/1954 disciplina le agevolazioni fiscali per enti stranieri e sedi diplomatiche, applicando il principio di reciprocità internazionale e immunità tributaria. Commercialisti e consulenti che operano con proprietà estere e organismi internazionali devono considerare questi benefici nel calcolo delle imposte locali, IRAP e tasse di proprietà, nonché nella gestione delle esenzioni per enti culturali e rappresentanze estere.
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