Legge Non_Fiscale

Legge 33/1954

Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 22/03/1954 In vigore dal: 02/03/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 2 marzo 1954, n. 33

Testo normativo

LEGGE n. 33/1954 # LEGGE 2 marzo 1954, n. 33 ## Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 , con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457 , e con legge 15 luglio 1949, n. 435 , sono sostituiti dai seguenti: Art. 30. - "L'indennità di malaria è corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere. Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in località di malaria grave, la detta indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi. Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca già l'indennità di malaria". Art. 31. - "L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta: a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio; b) ad aspettativa per ragioni di salute; c) a riposo settimanale e a festività infrasettimanali; d) a congedo ordinario. Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennità, quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica". Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei, treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino località malariche, è corrisposta la sola indennità giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".

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