Legge Non_Fiscale

Legge 331/1963

Concessione di una indennita' una tantum al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Pubblicato: 01/04/1963 In vigore dal: 28/02/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 28 febbraio 1963, n. 331

Testo normativo

LEGGE n. 331/1963 # LEGGE 28 febbraio 1963, n. 331 ## Concessione di una indennita' una tantum al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, e dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, in servizio nel secondo semestre dell'anno 1962, è concessa una indennità forfettaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva: lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori; lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 229 a 240; lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 271 a 301; lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 340 a 357; lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357. Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio. La ripetuta indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione nei casi di riduzione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o per altra posizione di stato che comporti riduzione di dette competenze e non è dovuta nei casi di sospensione dalle competenze medesime; a tali fini si trascurano i periodi senza, titolo a stipendio o paga, o con stipendio e paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.

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