Legge Non_Fiscale

Legge 332/1995

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

Pubblicato: 08/08/1995 In vigore dal: 08/08/1995 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1995, n. 332

Testo normativo

LEGGE n. 332/1995 # LEGGE 8 agosto 1995, n. 332 ## Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale , la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 104 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 104 (Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. 2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore. 4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.".

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