Legge
Legge 334/1965
Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.
Riferimento normativo
LEGGE 6 aprile 1965, n. 334
Testo normativo
LEGGE n. 334/1965
# LEGGE 6 aprile 1965, n. 334
## Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il
medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi
medico-scolastici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 All' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , sono aggiunti i seguenti commi: "Al medico incaricato è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402. Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico".
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