Legge Non_Fiscale

Legge 339/1968

Autorizzazione a vendere alla "Rumianca", Societa' per azioni con sede in Torino, i due ex stabilimenti chimici militari di proprieta' dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara.

Pubblicato: 10/04/1968 In vigore dal: 20/03/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 20 marzo 1968, n. 339

Testo normativo

LEGGE n. 339/1968 # LEGGE 20 marzo 1968, n. 339 ## Autorizzazione a vendere alla "Rumianca", Societa' per azioni con sede in Torino, i due ex stabilimenti chimici militari di proprieta' dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara. La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Rumianca, Società per azioni con sede in Torino, dei due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara, nonchè dei relativi macchinari e materiali (compreso il mercurio in dotazione originaria), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva occupazione dei due compendi e con rinuncia, da parte della Rumianca, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione derivante dalla costruzione degli stabilimenti e dalla esecuzione dei contratti di affidamento della gestione o da fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni contrattuali. La vendita sarà effettuata verso pagamento allo Stato del corrispettivo di lire 319.145.900 (costituito per lire 254.271.600 dal prezzo di vendita e per lire 64.874.300 dalle indennità di occupazione), da maggiorarsi della somma corrispondente al prezzo del mercurio, nell'importo che verrà determinato in relazione ai prezzi correnti al momento della stipulazione del formale contratto di trasferimento. Il suddetto contratto sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE

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