Legge
Non_Fiscale
Legge 34/1968
Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.
Riferimento normativo
LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34
Testo normativo
LEGGE n. 34/1968
# LEGGE 23 gennaio 1968, n. 34
## Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della
pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della
morva, della peste equina, della peste suina classica e africana
della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , quale risulta modificato dall' articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108 , è sostituito dal seguente: "Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione. Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento. L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia. L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione".
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