Legge
Non_Fiscale
Legge 340/1995
Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980.
Riferimento normativo
LEGGE 8 agosto 1995, n. 340
Testo normativo
LEGGE n. 340/1995
# LEGGE 8 agosto 1995, n. 340
## Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo
di Ustica del 27 giugno 1980.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui all' articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , si applicano anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC 9 della società ITAVIA durante il volo di linea Bologna-Palermo. 2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonchè della determinazione della cumulabilità del beneficio si applicano gli articoli 6 , 10 , 13 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 . Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 è fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è il seguente: "Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall' art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , come sostituito dall' art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 . 2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti nè affini, nè legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico". "Art. 5 (Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio). - 1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare: a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre; b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque; c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque". Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 4 e 5 della citata legge n. 302/1990 si veda in nota al titolo. - Il testo degli articoli 6, 10, 13 e 16 della citata legge n. 302/1990 è il seguente: "Art. 6 (Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici). - 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso. 2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. 3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati". "Art. 10 (Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno). - 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. 2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75. 3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili". "Art. 13 (Concorso di benefici). - 1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. 2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. 3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. 4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge. 5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge". "Art. 16 (Modalità di attuazione). - 1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980 , come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983 , in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste".
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