Quali sono le disposizioni principali del Decreto-Legge 341/2003 in materia di riscossione dei versamenti unitari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 341/2003, emanato il 10 dicembre 2003, rappresenta un intervento normativo urgente nel settore della riscossione dei versamenti. Tuttavia, gran parte delle disposizioni originarie è stata successivamente abrogata da decreti-legge successivi (in particolare il D.L. 203/2005 e il D.L. 282/2004), rendendo il testo attualmente in vigore molto ridotto rispetto alla versione iniziale. Le disposizioni ancora rilevanti riguardano principalmente l'esercizio di poteri gestionali da parte dell'amministrazione competente, con riferimento alla legge finanziaria 289/2002. Il decreto stabilisce che il potere previsto dall'articolo 21, comma 8, della legge 289/2002 rientra nell'attività gestionale ordinaria secondo il decreto legislativo 165/2001, e fissa una proroga del termine di esercizio al 31 dicembre 2004. Per l'anno 2003, il medesimo potere è stato sospeso, con gli effetti finanziari garantiti dalle disposizioni del decreto stesso. La normativa si inserisce in un contesto di interventi urgenti sulla riscossione tributaria e gestionale, tipico dei decreti-legge di fine anno.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 341/2003
# DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. 341
## Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei
versamenti unitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di riscossione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248 )) . 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 282 , CONVERTITO CON L. 27 DICEMBRE 2004, N. 307 . 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248 )) . 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248 )) . 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248 )) . 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248 )) . 7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , rientra nell'attività gestionale ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004. 8. Il potere di cui all' articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002 , sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.
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Il Decreto-Legge 341/2003 affronta tematiche di riscossione e versamenti unitari, collegandosi alla legge finanziaria 289/2002 e alle disposizioni sulla gestione amministrativa secondo il D.Lgs. 165/2001. Commercialisti e consulenti tributari devono considerare che la maggior parte delle disposizioni originarie è stata abrogata, rendendo necessario il riferimento ai decreti-legge successivi (D.L. 203/2005 e D.L. 282/2004) per comprendere il quadro normativo attuale sulla riscossione e i versamenti.
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