Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9.
Quali disposizioni prorogava la Legge 350/1974 e quali erano i termini principali stabiliti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 350/1974 convertiva in legge il decreto-legge 237/1974, il quale aveva lo scopo di prorogare le disposizioni già contenute nel decreto-legge 788/1972 (convertito nella legge 9/1973). Si trattava di una proroga di termini amministrativi e procedurali che altrimenti sarebbero scaduti. La norma principale stabiliva che la proroga si applicava a tutti i termini con scadenza compresa tra il 21 dicembre 1972 e il 31 dicembre 1975, estendendo quindi i tempi per adempimenti che erano stati inizialmente fissati in quel periodo. Un aspetto particolarmente rilevante riguardava i procedimenti tributari: il termine per presentare istanze di ricorso secondo l'articolo 44 del DPR 636/1972 veniva fissato al 31 dicembre 1974 per tutti i procedimenti già pendenti davanti alle commissioni tributarie già costituite. Questa disposizione aveva carattere eccezionale e temporaneo, finalizzata a garantire una dilazione nei tempi procedurali durante un periodo di transizione normativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 agosto 1974, n. 350
Testo normativo
LEGGE n. 350/1974
# LEGGE 2 agosto 1974, n. 350
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno
1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel
decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237 , concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 , con le seguenti modificazioni: all'articolo 1 al primo comma, dopo le parole: "31 dicembre 1975", è aggiunto il seguente periodo: "La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975"; dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , è fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie già insediate, al 31 dicembre 1974". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 agosto 1974 LEONE RUMOR - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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La Legge 350/1974 è rilevante per chi affronta questioni di proroga di termini tributari, procedimenti davanti alle commissioni tributarie e ricorsi amministrativi. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano in relazione a scadenze di istanze tributarie, termini procedurali e adempimenti verso l'amministrazione finanziaria nel periodo 1972-1975.
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