Quali aiuti e misure di sostegno prevede la Legge 352/1976 per gli agricoltori nelle zone montane e svantaggiate?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 352/1976 attua in Italia la direttiva comunitaria europea 75/268/CEE, creando un sistema di aiuti specifico per preservare l'attività agricola nelle zone montane e in determinate aree svantaggiate. Si applica agli imprenditori agricoli operanti in questi territori, con l'obiettivo di mantenere una popolazione rurale adeguata e conservare l'ambiente naturale. La normativa prevede quattro categorie principali di intervento: indennità compensative annuali per cinque anni, accesso agevolato ai finanziamenti per piani di sviluppo aziendale, contributi per investimenti collettivi in infrastrutture zootecniche e pascoli, e aiuti per aziende che non raggiungono redditi comparabili al lavoro dipendente. L'attuazione è affidata alle regioni ordinarie e alle province autonome, che devono disciplinare il regime entro sei mesi con proprie leggi, garantendo conformità alle direttive comunitarie e alle norme costituzionali sulla ripartizione delle competenze.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 maggio 1976, n. 352
Testo normativo
LEGGE n. 352/1976
# LEGGE 10 maggio 1976, n. 352
## Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e
di talune zone svantaggiate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure: a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6; b) concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153 , agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui allo articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10; c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonchè per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 12; d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 13. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione , disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformità alle norme della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, ai sensi dell' articolo 116 della Costituzione , a norma dei rispettivi statuti speciali nonchè a norma della direttiva comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975 . Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al quarto , quinto e sesto comma dell'articolo 2 , nonchè gli articoli 5 , 28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153 .
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La Legge 352/1976 è il riferimento normativo per indennità compensative, aiuti agli investimenti agricoli, zone montane e aree svantaggiate secondo la classificazione comunitaria. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare l'accesso ai contributi, i piani di sviluppo agevolati, gli investimenti collettivi in zootecnia e pascoli, nonché per comprendere le competenze regionali nell'erogazione delle provvidenze.
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