Legge Imposte_Locali

Legge 357/1987

Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.

Pubblicato: 29/08/1987 In vigore dal: 28/08/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 357

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 357/1987 # DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 357 ## Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la corresponsione a regioni ed altri enti delle somme dovute in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria e del gettito ILOR acquisito al bilancio dello Stato, nonchè per la erogazione di contributi straordinari a favore delle camere di commercio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17 , è prorogato al 31 dicembre 1987 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il termine di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1987. Per l'anno 1987 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1986 maggiorata del 4 per cento. 3. Il termine di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , è prorogato al 31 dicembre 1987.

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