Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 359/1958 ai benefici per l'industria navale previsti dalla Legge 522/1954?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 359/1958 modifica la normativa precedente relativa ai benefici fiscali e contributivi per l'industria delle costruzioni navali. In particolare, elimina una limitazione prevista dalla Legge 522/1954 per i lavori di riparazione, modifica e trasformazione di navi eseguiti entro il 13 agosto 1957. Questa disposizione rappresenta un'estensione dei benefici originariamente previsti, permettendo alle imprese navali di accedere agli incentivi anche per lavori completati entro quella data. La norma stabilisce inoltre termini procedurali specifici: le domande di ammissione ai benefici per lavori iniziati tra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957 devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Per i lavori già ultimati, il termine di sei mesi per presentare la documentazione relativa alla liquidazione dei contributi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo così alle imprese un periodo congruo per completare gli adempimenti amministrativi.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 marzo 1958, n. 359
Testo normativo
LEGGE n. 359/1958
# LEGGE 24 marzo 1958, n. 359
## Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a
favore dell'industria delle costruzioni navali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , non si applica qualora, le riparazioni modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957. Per i lavori di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957, le relative domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove gli stessi lavori siano stati ultimati, il termine di sei mesi per la presentazione dei documenti di liquidazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 522, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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La Legge 359/1958 riguarda incentivi e benefici per l'industria navale, modificando le disposizioni su contributi, agevolazioni fiscali e termini di presentazione delle domande amministrative. È rilevante per le imprese del settore cantieristico che operano in riparazioni navali, trasformazioni di navi e lavori di modifica, nonché per i consulenti che assistono queste aziende nella gestione dei benefici pubblici e dei contributi.
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