Quali agevolazioni finanziarie prevede la Legge 359/1963 per i reintegri di prezzi di prodotti industriali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 359/1963 autorizza il Ministro per l'industria e il commercio, in accordo con il Ministro del tesoro, a concedere reintegri a carico del bilancio dello Stato entro due anni dall'entrata in vigore della legge. Questi reintegri riguardano i maggiori costi sostenuti per merci di necessità riconosciuta, finalizzate all'approvvigionamento nazionale durante il periodo post-bellico. La norma si applica specificamente a cinque settori strategici: minerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi e pelli, prodotti chimici e petroliferi. Le agevolazioni potevano essere concesse con o senza modifiche rispetto ai reintegri precedentemente accordati dal governo della Repubblica sociale italiana, rappresentando un meccanismo di compensazione per i costi eccedentari sostenuti dalle imprese durante il periodo di ricostruzione. Questa disposizione rappresenta un intervento straordinario dello Stato volto a stabilizzare i prezzi e garantire la disponibilità di materie prime essenziali per l'economia nazionale nel dopoguerra.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 febbraio 1963, n. 359
Testo normativo
LEGGE n. 359/1963
# LEGGE 21 febbraio 1963, n. 359
## Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di
prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, di dar corso, con o senza modifiche, ai reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i maggiori costi di merci di riconosciuta necessità ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: minerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi e pelli, prodotti chimici e petroliferi.
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La Legge 359/1963 disciplina gli aiuti di Stato e i reintegri di prezzo per settori strategici, rappresentando un intervento pubblico nel bilancio dello Stato per compensare maggiori costi di produzione. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano in relazione a contributi pubblici, agevolazioni finanziarie straordinarie e riconoscimento di costi eccedentari nei settori siderurgico, metallurgico, conciario e chimico-petrolifero.
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