Conversione in legge del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (034U0367)
Cosa disciplina la Legge 367/1934 in materia di olii minerali e carburanti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 367/1934 converte in legge il Regio decreto-legge del 2 novembre 1933, n. 1741, stabilendo un quadro normativo organico per il settore degli idrocarburi in Italia. La normativa si applica all'intera filiera degli olii minerali e dei carburanti, riguardando operatori privati e pubblici coinvolti nelle fasi di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di questi prodotti. In pratica, la legge introduce regole e controlli statali su tutte le attività relative al commercio e alla gestione dei prodotti petroliferi, al fine di disciplinare il mercato e garantire l'approvvigionamento nazionale. Per le aziende dell'epoca operanti nel settore energetico e per i commercialisti che assistevano imprese di import-export di carburanti, questa normativa rappresentava il riferimento principale per comprendere gli obblighi amministrativi, le autorizzazioni necessarie e le modalità di esercizio dell'attività.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 febbraio 1934, n. 367
Testo normativo
LEGGE n. 367/1934
# LEGGE 8 febbraio 1934, n. 367
## Conversione in legge del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741,
concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e
distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (034U0367)
Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1934 Anno XII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - De Francisci - Jung. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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La Legge 367/1934 è il fondamento della disciplina italiana su importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di olii minerali e carburanti, settori strategici sottoposti a controllo statale. Consulenti e operatori del settore energetico la consultano per comprendere i vincoli normativi, le autorizzazioni amministrative e la regolamentazione del commercio di prodotti petroliferi nel periodo fascista.
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