Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.
LEGGE n. 367/1958
# LEGGE 23 marzo 1958, n. 367
## Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate dalla
Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione
concernente la liberta' sindacale e la protezione del diritto
sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione
concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione
e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni, adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 367/1958 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.