Legge Non_Fiscale

Legge 37/1934

Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

Pubblicato: 30/01/1934 In vigore dal: 22/01/1934 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 37

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 37/1934 # REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 37 ## Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; Visto l' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della pratica. Art. 1 La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata: a) del certificato di nascita; b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione; c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 4° dell' art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ; d) di un certificato del procuratore che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione. La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati. Il requisito di cui al n. 4° dell' art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea. L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell' art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , deve chiedere, nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge e nell'art. 13 del presente R. decreto. Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il Direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.

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