Quali sono i criteri e le modalità per ottenere i contributi statali previsti dalla Legge 37/1982 per i circhi equestri?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 37/1982 istituisce un fondo annuale di 1.000 milioni di lire presso il Ministero del turismo e dello spettacolo destinato a sostenere gli esercenti di circhi equestri che operano secondo i canoni della tradizione circense. I contributi sono assegnati annualmente tramite decreto ministeriale, previa consultazione della commissione competente per le attività circensi. La normativa stabilisce criteri specifici di valutazione: il numero e la qualità artistica delle rappresentazioni, il personale impiegato, l'affluenza di pubblico rispetto alla capienza, il numero di città visitate e le tournées estere. Inoltre, fino al 10% del fondo può essere destinato a iniziative educative e alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, rappresentando un sostegno anche agli aspetti infrastrutturali del settore.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 febbraio 1982, n. 37
Testo normativo
LEGGE n. 37/1982
# LEGGE 9 febbraio 1982, n. 37
## Provvedimenti a favore dei circhi equestri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un fondo speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attività debbono rispondere ai canoni della tradizione circense. Nell'assegnazione dei contributi si terrà particolarmente conto del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della loro qualità artistica e spettacolare, del personale artistico e tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni in rapporto alla capienza dei singoli circhi, del numero di città visitate, di eventuali tournees all'estero. I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all' articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337 . Una quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo di cui al primo comma può essere destinata ad iniziative tese a finalità educative e agli impegni connessi alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività.
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La Legge 37/1982 disciplina i contributi pubblici per circhi equestri, rappresentando un intervento di sostegno al settore dello spettacolo viaggiante. Commercialisti e gestori di circhi devono considerare questa normativa per la contabilizzazione dei contributi ministeriali, la loro natura di finanziamento pubblico e gli obblighi di rendicontazione verso la pubblica amministrazione. Il riferimento normativo è correlato alla Legge 337/1968 che istituisce la commissione consultiva per le attività circensi.
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