Legge

Legge 37/2025

Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (25G00050)

Pubblicato: 28/03/2025 In vigore dal: 28/03/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto-Legge 37/2025 in materia di trattenimento degli stranieri irregolari e rimpatrio?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 37/2025 introduce misure urgenti per rafforzare l'efficacia dei procedimenti di rimpatrio degli stranieri irregolari presenti in Italia. La norma modifica l'articolo 3 della legge 14/2024 (Protocollo Italia-Albania) permettendo il trasferimento di stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati verso strutture in Albania, senza che il titolo del trattenimento venga meno. Riguarda direttamente le autorità di polizia, i prefetti e i giudici di pace competenti in materia di convalida del trattenimento, nonché gli stranieri sottoposti a procedimenti di espulsione. In pratica, la norma consente trasferimenti tra centri di trattenimento mantenendo la validità del provvedimento originario e accelerando i tempi di esecuzione dell'espulsione. Un aspetto rilevante è la previsione che lo straniero trasferito in strutture albanesi può rimanervi anche se presenta domanda di protezione internazionale, qualora sussistano fondati motivi di ritenere che la domanda sia presentata al solo scopo di ritardare l'espulsione. La norma autorizza inoltre il Ministero delle Infrastrutture a cedere gratuitamente due motovedette alla Repubblica di Albania per supportare le operazioni di controllo migratorio.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 37

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 37/2025 # DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 37 ## Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (25G00050) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 , recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale»; Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 , recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis , 391-bis , 391-ter e 588 del codice penale , nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»; Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.»; Visto il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176 , recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno»; Visto il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonchè norme di coordinamento con l'ordinamento interno; Vista legge 21 febbraio 2024, n. 14 , recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonchè norme di coordinamento con l'ordinamento interno»; Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 , recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali»; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio 1. All' articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonchè quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »; b) al comma 4 ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)) : «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, nè produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto ((. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)) .». b-bis) ((dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera")) . 2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 » sono inserite le seguenti: «, che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»; b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.». 2-bis. ((Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento"; 2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell' articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 "; b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis".)) 2-ter. ((Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: "Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda è stata ivi presentata,";)) b) ((all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,";)) c) ((all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,")) .

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Il Decreto-Legge 37/2025 è il riferimento normativo per chi opera in materia di trattenimento amministrativo, convalida del trattenimento, centri di permanenza temporanea (CPT) e procedure di rimpatrio. Prefetti, questori e magistrati di sorveglianza lo consultano per questioni relative a trasferimento tra centri, provvedimenti di espulsione, protezione internazionale e Protocollo Italia-Albania. La norma coordina il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998), il decreto sulla procedura di asilo (D.Lgs. 142/2015) e il Codice delle frontiere Schengen (D.Lgs. 25/2008).

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