Quali sono i limiti massimi di garanzia dello Stato per le esportazioni secondo il Decreto-Legge 376/1975 e come vengono gestite le quote non utilizzate?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 376/1975 è un provvedimento straordinario emanato dal Presidente della Repubblica per stimolare la ripresa economica italiana nel 1975, con particolare focus su esportazioni, edilizia e opere pubbliche. L'articolo 1 modifica i limiti di garanzia che lo Stato può assumere per coprire le operazioni di esportazione, elevando il massimale da 1.400 miliardi di lire a 2.500 miliardi di lire per l'anno 1975, con un ulteriore limite di 1.000 miliardi destinato alla copertura assicurativa di operazioni precedentemente assicurate solo parzialmente. Per l'anno 1976 il limite viene fissato stabilmente a 2.500 miliardi di lire. La norma prevede un meccanismo di flessibilità: le quote di garanzia non impegnate in un anno possono essere riportate all'anno successivo, permettendo alle aziende esportatrici di beneficiare di una maggiore disponibilità di coperture nel tempo. Questo strumento era rivolto principalmente alle imprese esportatrici italiane per facilitare l'accesso al credito all'esportazione e aumentare la competitività sui mercati internazionali durante un periodo di difficoltà economica.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 376/1975
# DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376
## Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le
esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il commercio con l'estero, per i lavori pubblici e per la sanità; Decreta: Art. 1 Limiti di garanzia alle esportazioni Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell' art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , fissato dall' art. 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132 , in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, è elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno è inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza. Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , per l'anno 1976 è fissato in lire 2.500 miliardi. Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.
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Il Decreto-Legge 376/1975 disciplina le garanzie dello Stato per le esportazioni secondo la legge 131/1967, introducendo limiti massimi di garanzia e meccanismi di copertura assicurativa. Le aziende esportatrici e i consulenti che operano nel commercio estero devono considerare questi massimali di garanzia, il riporto delle quote non utilizzate e la gestione delle operazioni parzialmente assicurate come strumenti di politica economica per il rilancio delle esportazioni.
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