Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonche' dei termini di sospensione del pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.
Quali agevolazioni fiscali e previdenziali sono state prorogate dalla Legge 376/1979 per le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 376/1979 è un provvedimento di carattere straordinario emanato per sostenere la ricostruzione nelle aree del Friuli-Venezia Giulia devastate dal terremoto del 1976. Il provvedimento prolunga i termini di scadenza di agevolazioni fiscali e sospensioni di contributi previdenziali e assistenziali precedentemente concessi. In particolare, proroga al 31 dicembre 1981 i termini per usufruire di agevolazioni su specifiche cessioni di beni e servizi, e estende la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori otto mesi complessivi (due mesi al 100% e sei mesi al 50%). Per le imprese riconosciute disastrate o gravemente danneggiate, la legge prevede modalità agevolate di rateizzazione dei contributi sospesi, distribuibili in un decennio senza interessi, anziché nel termine ordinario. Questo rappresenta un intervento di politica fiscale e previdenziale finalizzato alla ripresa economica delle zone terremotate.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 agosto 1979, n. 376
Testo normativo
LEGGE n. 376/1979
# LEGGE 13 agosto 1979, n. 376
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno
1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune
agevolazioni fiscali nonche' dei termini di sospensione del pagamento
di contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della
regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207 , recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: Il termine previsto dall' articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , già prorogato al 30 giugno 1979 dall' articolo 3-ter del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500 , è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma del citato articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 . L'articolo 2 è sostituito dal seguente: La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall' articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465 , è prorogata, a favore dei soggetti ivi indicati, per due mesi. La sospensione di cui al precedente comma è concessa nella misura del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori sei mesi. L'articolo 3 è sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonchè dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465 , da effettuarsi, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione. Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1 luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente è elevato ad un decennio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 agosto 1979 PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - SCOTTI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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La Legge 376/1979 disciplina agevolazioni fiscali straordinarie, sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, e rateizzazione senza interessi per le imprese danneggiate da calamità naturali. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a contributi sospesi, rateizzazione agevolata, e benefici fiscali per zone disastrate secondo le normative regionali del Friuli-Venezia Giulia.
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