Interpretazione autentica dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990.
Cosa stabilisce la Legge 39/1964 riguardo al trattamento economico dei sergenti maniscalchi, sergenti musicanti e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 39/1964 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, estendendo specifici diritti economici a tre categorie di militari dell'Arma dei carabinieri: i sergenti maniscalchi, i sergenti musicanti e i vice brigadieri. La norma chiarisce che questi ranghi hanno diritto al medesimo trattamento economico precedentemente riconosciuto ai sergenti maggiori. In pratica, la legge stabilisce che l'emolumento mensile spettante a queste tre categorie non può superare in alcun caso la durata di quattordici anni, allineando così il loro regime retributivo a quello già vigente per i sergenti maggiori. Questa disposizione rappresenta un intervento di equiparazione normativa volto a garantire parità di trattamento tra diverse qualifiche militari dell'Arma, risolvendo eventuali ambiguità interpretative sulla portata della normativa precedente.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 febbraio 1964, n. 39
Testo normativo
LEGGE n. 39/1964
# LEGGE 14 febbraio 1964, n. 39
## Interpretazione autentica dell'art. 2 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18
dicembre 1952, n. 2990.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. L' articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990 , deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti masicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri. Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non può avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 febbraio 1964 SEGNI MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 39/1964 riguarda il trattamento economico e retributivo del personale militare dell'Arma dei carabinieri, specificamente sergenti maniscalchi, sergenti musicanti e vice brigadieri, con riferimento a limiti temporali di erogazione degli emolumenti e principi di equiparazione giuridica tra ranghi militari. La norma si inquadra nel diritto amministrativo militare e nella disciplina delle retribuzioni del pubblico impiego.
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