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Legge 39/2011

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. (11G0082)

Pubblicato: 12/04/2011 In vigore dal: 07/04/2011 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi delle amministrazioni pubbliche italiane in materia di coordinamento della finanza pubblica con l'Unione europea secondo la Legge 39/2011?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 39/2011 modifica la normativa sulla finanza pubblica italiana per allinearla alle regole europee di coordinamento delle politiche economiche. Si applica a tutte le amministrazioni pubbliche (ministeri, enti locali, agenzie pubbliche) identificate dall'ISTAT secondo i criteri comunitari. La legge stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale rispettando le procedure e i criteri fissati dall'Unione europea, condividendone le responsabilità. In pratica, il Governo deve presentare il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma entro il 30 aprile di ogni anno, trasmettere alle Camere gli atti europei ricevuti durante il semestre europeo, e il Ministro dell'Economia deve riferire alle Commissioni parlamentari sulle linee guida economiche europee entro quindici giorni dalla loro ricezione. Questo meccanismo garantisce il controllo parlamentare e l'armonizzazione dei bilanci pubblici secondo i principi del Patto di Stabilità e Crescita.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 aprile 2011, n. 39

Testo normativo

LEGGE n. 39/2011 # LEGGE 7 aprile 2011, n. 39 ## Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. (11G0082) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica 1. All' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica». 2. L' articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , è sostituito dal seguente: «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica) - 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. 2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonchè dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonchè delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell' art. 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.».

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