Legge Non_Fiscale

Legge 3916/1890

Che erige in ente morale l'orfanotrofio femminile Massajoli in Sassocorvaro e ne approva lo statuto. (9003916R)

Pubblicato: 03/10/1890 In vigore dal: 03/09/1890 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 3 settembre 1890, n. 3916

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 3916/1890 # REGIO DECRETO 3 settembre 1890, n. 3916 ## Che erige in ente morale l'orfanotrofio femminile Massajoli in Sassocorvaro e ne approva lo statuto. (9003916R) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la istanza degli amministratori dell'orfanotrofio femminile da fondarsi in Sassocorvaro, diretta a conseguire la erezione in ente morale del pio istituto sotto il titolo di «Orfanotrofio Femminile Massajoli» l'approvazione del relativo statuto organico, nonchè la Nostra autorizzazione ad accettare la eredità a favore del pio luogo disposta dal fu canonico G. Francesco Massajoli con testamento olografo del 13 giugno 1881, nei rogiti del notaio Alfonso Rossi; Visto il testamento suddetto e gli altri atti, dai quali risulta che la eredità Massajoli ammonta a lire 26,166.45; Visto lo schema di statuto organico presentato per la normale gestione dell'orfanotrofio; Vista la deliberazione 26 giugno 1888 della deputazione provinciale di Pesaro; Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850 n. 1037, nonchè il regio decreto 26 giugno 1864n. 1817 ; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 È eretto in ente morale l'orfanotrofio femminile Massajoli in Sassocorvaro, ed è approvato il relativo statuto organico in data 20 agosto 1890, composto di 17 articoli, a condizione che nello statuto medesimo sieno introdotte le seguenti aggiunte e modificazioni: All'art. 7, n. 3, si aggiunga l'inciso: i quali mandati di pagamento però non possono costituire titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti della firma del presidente e del membro anziano. L'articolo 10, ultimo comma, sia così redatto: Il verbale è letto all'adunanza e firmato da tutti i membri che vi sono intervenuti. Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

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