Legge
Non_Fiscale
Legge 4/1891
Col quale i regi conservatori femminili di S. Raimondo detto del Refugio e di S. Maria Maddalena in Siena cessano dall' aver vita separata e sono riuniti in un solo istituto educativo. (9100004R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 4 gennaio 1891, n. 4
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 4/1891
# REGIO DECRETO 4 gennaio 1891, n. 4
## Col quale i regi conservatori femminili di S. Raimondo detto del
Refugio e di S. Maria Maddalena in Siena cessano dall' aver vita
separata e sono riuniti in un solo istituto educativo. (9100004R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto che nella città di Siena sono due istituti di educazione femminile, denominati l'uno di S. Raimondo detto il Rifugio e l'altro di Santa Maria Maddalena; Ritenuto che i due istituti sopra detti sorti nei principi loro per opera della generosità di particolari uomini, protetti quindi dalle potestà civile ed ecclesiastica ed in seguito compresi nella riforma generale dei luoghi pii e di educazione ordinata dal Granduca Leopoldo I, acquistarono in virtù dei motu-propri del 1783 e 1785 schietto carattere di enti educativi, regolati con norme dello stesso governo granducale dettate; onde il governo italiano venuto a raccogliere le sparse membra della patria, coll' intento di migliorarne le sorti, li sottopose al regolamento generale del 6 ottobre 1867; Considerando che la identità dello scopo, cui essi sono rivolti, ed i mezzi ond' è ciascuno provveduto, fanno sì che nè l'uno nè l'altro possano svolgere l'azione loro in modo largo ed efficace, quell'azione che viene esercitata da istituti di maggiore importanza e quale certamente dalle due forze unite si potrebbe attendere; Considerando che un istituto il quale sia sorretto dalle due notevoli forze or menzionate, oltre che ad incremento della istruzione femminile, tornerebbe a maggior decoro della città e provincia di Siena; Considerando che il rispetto dovuto alle tradizioni onorate di due istituzioni secolari non riceverebbe offesa alcuna dalla unione degli educatori, rimanendo separati e distinti i patrimoni ai quali sono pure legate le memorie delle vicende passate dei due enti; Riconosciuta la convenienza di trasferire nell'edificio in cui ha sede l'educatorio del Refugio il regio conservatorio di Santa Maria Maddalena; Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 6 ottobre 1867 e le disposizioni contenute nel Nostro decreto del 29 giugno 1883, n. 1514; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 ((A datare dal 1° gennaio 1891 i reali educatori di Siena di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo cessano dall'avere vita separata tanto per ciò che si riferisce alla loro funzione educativa e scolastica quanto per la parte amministrativa e patrimoniale)) .
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