Legge Contributi

Legge 4/2022

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

Pubblicato: 27/01/2022 In vigore dal: 27/01/2022 Documento ufficiale

Quali misure di sostegno economico e sospensioni fiscali prevede il Decreto-Legge 4/2022 per le attività chiuse a causa dell'emergenza COVID-19?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 4/2022 del 27 gennaio 2022 introduce misure urgenti di sostegno rivolte alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti le cui attività sono state vietate o sospese per effetto delle restrizioni anti-COVID. In primo luogo, il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinati a coloro che risultano chiusi alla data di entrata in vigore del decreto in conseguenza delle misure di prevenzione sanitaria. La norma si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il decreto prevede la sospensione dei termini di versamento relativi alle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del DPR 600/1973) e alle trattenute per addizionali regionali e comunali operate nel mese di gennaio 2022, nonché dei versamenti IVA in scadenza nello stesso mese. Questa sospensione rappresenta un differimento temporale, non un'esenzione.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma chiarisce che non è previsto rimborso di quanto già versato prima della sospensione. Questa misura consente alle imprese colpite di gestire meglio la liquidità durante il periodo di chiusura forzata.

Per i commercialisti e le aziende, è rilevante verificare se l'attività rientra tra quelle effettivamente vietate o sospese secondo l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 221/2021, poiché solo in questo caso si applicano le agevolazioni. La sospensione riguarda specificamente i versamenti di gennaio 2022, quindi è necessario identificare correttamente il periodo di applicazione.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 4/2022 # DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 ## Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè l' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1 , del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 , con i quali è stato dichiarato e successivamente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 ; Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 ; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate, con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del turismo, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure di sostegno per le attività chiuse 1. Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all' articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 )) . Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall' articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 . 2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese ((fino al 31 marzo 2022)) ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 , ((convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 )) sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022. 3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione ((entro il 16 ottobre 2022)) . Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

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Il Decreto-Legge 4/2022 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti che assistono imprese colpite da chiusure COVID, in materia di sospensione versamenti ritenute alla fonte, IVA e addizionali regionali e comunali. La norma disciplina il differimento dei termini di pagamento, le sanzioni e gli interessi, e il Fondo di sostegno per attività economiche chiuse, rappresentando uno strumento essenziale per la gestione della liquidità aziendale durante l'emergenza epidemiologica.

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