Legge Non_Fiscale

Legge 402/1912

Col quale viene modificato il regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242. (012U0402)

Pubblicato: 11/05/1912 In vigore dal: 04/04/1912 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 4 aprile 1912, n. 402

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 402/1912 # REGIO DECRETO 4 aprile 1912, n. 402 ## Col quale viene modificato il regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242. (012U0402) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il testo unico di leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª); Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242 ; Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri. Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Agli articoli 29, 64 e 78 del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242 , sono sostituiti i seguenti: Art. 29. - «Le promozioni a verificatore di 5ª, di 4ª e di 2ª classe sono fatte tutte per anzianità, accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta. Le promozioni a verificatore di 3ª classe hanno luogo per anzianità, in seguito ad esame di idoneità ad anche mediante esame di concorso per merito distinto nella proporzione di tre quarti per titolo di anzianità in seguito ad esame di idoneità e di un quarto per titoli di merito distinto in seguito ad esame di concorso; a tali esami sono ammessi tutti i funzionari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 5, comma 2°, del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili. «Con decreto ministeriale è fissato, di volta in volta, il numero dei posti da mettersi a concorso per merito distinto, che non può superare il quarto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente al concorso. «Gli impiegati, quando non risiedano a Roma, e vi si recano per sostenere gli esami, hanno diritto all'indennità di missione, secondo le norme in vigore, dal giorno precedente al giorno seguente gli esami. Perdono però il diritto a tale indennità colore che sono esclusi dagli esami, a norma dell'art. 5 del regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756 , e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle successive. Non hanno tale diritto coloro, i quali si ripresentino alla prova di merito distinto, dopo aver partecipato a due precedenti concorsi, senza che abbiano, almeno in uno di essi, ottenuto i punti necessari e sufficienti per conseguire la promozione per idoneità. «Le promozioni a verificatore di 1ª classe sono fatte due terzi per anzianità, accompagnata, da idoneità, diligenza e buona condotta ed un terzo per merito. «Sono applicabili agli esami di promozione, di cui al presente articolo, le norme contenute nel regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, per l'esecuzione del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili». Art. 61. - «L'uso di misure non bollate che si fa al presente in alcuni esercizi per la minuta vendita del vino e di altri liquidi, dovrà cessare entro il 31 dicembre 1914. «Gli utenti dovranno assoggettare alla verificazione periodica almeno una serie di misure legali dal doppio litro al decilitro, dichiarando al verificatore il numero delle altre misure legali ritenute nel proprio esercizio; però le misure metalliche sono tutte soggette alla verificazione periodica. «Trascorso il termine di cui al primo comma di questo articolo, i recipienti dei quali si servono gli esercenti per la vendita al minuto del vino e di altri liquidi, dovranno avere l'indicazione della capacità in misura decimale ed essere muniti del bollo di prima verificazione. È fatta eccezione per il caso in cui i liquidi vengano richiesti a corpo e non a misura, cioè nello stesso recipiente nel quale sono Conservati. È permesso agli esercenti di ritenere nel proprio esercizio quei recipienti, i quali, non avendo l'indicazione della capacità, servano esclusivamente per la conservazione e per il trasporto dei liquidi. I prezzi di vendita dovranno essere sempre ed unicamente espressi mediante pesi e misure del sistema metrico decimale restando vietata ogni altra indicazione di quantità (articoli 1 ed 11 della legge metrica - Testo unico). Quando la vendita al minuto sia richiesta a corpo (come è detto al comma 3° del presente articolo) il prezzo può essere espresso in relazione al singolo recipiente, purchè sia sempre indicato il quantitativo del liquido in esso contenuto secondo le unità del sistema metrico decimale». Art. 78. - «Terminata, la verificazione periodica in ciascun Comune, l'ufficiale metrico che l'ha eseguita trasmette al municipio una nota degli utenti morosi, affinchè entro un mese dall'invio al municipio di detta nota, essi si presentino nell'ufficio permanente, ove questo sia aperto, ovvero in uffici temporanei vicini, nei giorni designati dal manifesto. Nei comuni che sono sede di ufficio metrico permanente e nei quali gli utenti sono, nel manifesto prefettizio, suddivisi in gruppi, la trasmissione al municipio della nota degli utenti morosi avviene appena scaduto il termine fissato per la verificazione degli strumenti di ciascun gruppo di utenti, ed il mese, di cui al comma predente, decorre dalla data dell'invio di detta nota. «Se nella nota dei morosi si trovano inscritte persone irreperibili o persone che hanno cessato dall'esercizio, il sindaco promuove dalla Giunta municipale una deliberazione con la quale queste sono radiate dallo stato degli utenti. «La deliberazione deve essere comunicata al verificatore in termine utile affinchè non sia denunciata la contravvenzione». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Nitti - Facta - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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