Quali sono le modalità e gli importi dei contributi statali previsti dalla Legge 408/1949 per incentivare la costruzione di case popolari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 408/1949 rappresenta uno strumento di politica abitativa dello Stato italiano del dopoguerra, finalizzato a incentivare la costruzione di edilizia popolare ed economica attraverso contributi pubblici. La norma si applica agli enti e alle società che operano nel settore dell'edilizia popolare secondo il Testo Unico del 1938, autorizzando il Ministero dei Lavori Pubblici a erogare contributi in annualità per un periodo di trentacinque anni. Lo Stato si impegna a stanziare risorse significative: 2 miliardi di lire per l'esercizio 1949-50 e 3 miliardi per il 1950-51, con una somma complessiva di 175 miliardi di lire distribuita negli anni fino al 1984-85. I contributi sono corrisposti in misura costante e proporzionata a una percentuale della spesa ammissibile, indipendentemente dal fatto che gli enti contraggano mutui, e risultano cedibili. La norma estende inoltre i termini di costruzione fino al 31 dicembre 1955, offrendo maggiore flessibilità temporale ai costruttori. Successivamente, la Legge 1186/1951 ha integrato il dispositivo originario con ulteriori stanziamenti di 1,5 miliardi di lire per l'esercizio 1951-52, confermando l'impegno dello Stato nel settore abitativo.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
Testo normativo
LEGGE n. 408/1949
# LEGGE 2 luglio 1949, n. 408
## Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per la concessione dei contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni: lire due miliardi nell'esercizio 1949-50; lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51. Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili. I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre 1955. La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sarà stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85. Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 19 ottobre 1951, n. 1186 ha disposto (con l'art. 1) che "In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , modificato dall' art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471 , è fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari".
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La Legge 408/1949 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'edilizia popolare ed economica, disciplinando contributi statali, annualità trentennali e stanziamenti di bilancio. Enti costruttori, società edilizie e professionisti del settore immobiliare consultano questa norma per comprendere i meccanismi di finanziamento pubblico, la cedibilità dei contributi e i termini costruttivi secondo il Testo Unico 1165/1938.
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