Legge
Non_Fiscale
Legge 419/1968
Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
Riferimento normativo
LEGGE 20 marzo 1968, n. 419
Testo normativo
LEGGE n. 419/1968
# LEGGE 20 marzo 1968, n. 419
## Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti
per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 292 , sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte: "È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica: a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro; b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI; ((c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita)) . Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità". Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1-bis: "Nei bambini di regola la vaccinazione antitetanica deve essere associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di vaccino misto antitetanico-antidifterico". All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "ai bambini della prima infanzia in contemporaneità alla vaccinazione antidifterica e". L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie. Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301 . Nei bambini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica è eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi già esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni è regolata dalle disposizioni dell' articolo 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891 ". Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3-bis: "Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo. Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 419/1968 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1968
Istituzione in Soletta (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze…
Decreto del Presidente della Repubblica 1699
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillaci…
Decreto del Presidente della Repubblica 1698
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdar…
Decreto del Presidente della Repubblica 1696
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Pia di Savoia", con sede in Oppido…
Decreto del Presidente della Repubblica 1697
Istituzione in Volterra di un istituto tecnico femminile ed indirizzo generale.
Decreto del Presidente della Repubblica 1694