Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della citta' di Parma, previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777.
Quali agevolazioni fiscali prevede la Legge 42/1951 per l'attuazione del piano regolatore di Parma e fino a quando rimangono in vigore?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 42/1951 estende le agevolazioni tributarie originariamente previste dal Regio Decreto-Legge 1777/1938 per il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Parma, prorogando la loro efficacia fino al 31 ottobre 1952. Queste facilitazioni fiscali riguardano principalmente le imposte di registro e ipotecarie relative alle operazioni immobiliari connesse all'esecuzione del piano regolatore. La norma si applica sia agli atti di trasferimento immobiliare a favore del Comune di Parma che agli atti di trapasso verso enti e privati che realizzano costruzioni o ricostruzioni in sostituzione del Comune, purché sulla base di convenzioni con data certa stipulate per l'esecuzione del piano medesimo. Un aspetto rilevante per i professionisti è che le imposte già riscosse in misura normale durante il periodo tra la scadenza originaria del termine e l'entrata in vigore di questa legge non sono restituibili, creando una situazione di consolidamento dei versamenti già effettuati.
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Riferimento normativo
LEGGE 15 gennaio 1951, n. 42
Testo normativo
LEGGE n. 42/1951
# LEGGE 15 gennaio 1951, n. 42
## Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni
fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e
di ampliamento della citta' di Parma, previsto dall'art. 11 del regio
decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le agevolazioni tributarie previste dall' art. 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777 , recante norme per l'esecuzione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma, hanno effetto fino al 31 ottobre 1952. Le anzidette facilitazioni si estendono anche agli atti di trapasso a favore di enti e privati che provvedono alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa e stipulate per l'esecuzione del piano medesimo. Le imposte di registro ed ipotecarie eventualmente già percette in misura normale durante il periodo decorrente dalla scadenza del termine fissato col regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777 , per le agevolazioni sino all'entrata in vigore della presente legge, non sono restituibili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SEGNI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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La Legge 42/1951 disciplina le agevolazioni tributarie su imposte di registro e ipotecarie per operazioni immobiliari connesse a piani regolatori urbani. Commercialisti e notai devono considerare questa normativa quando gestiscono trasferimenti immobiliari a Parma, verificando la sussistenza delle convenzioni con data certa e l'applicabilità delle riduzioni fiscali entro il termine di scadenza. La norma rappresenta un esempio storico di incentivazione fiscale per la ricostruzione e l'ampliamento urbano nel dopoguerra.
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