Quali effetti hanno gli atti compiuti in base ai decreti-legge non convertiti n. 90/1979 e n. 160/1979, e come vengono regolati i rapporti giuridici sorti da essi?
Spiegato da FiscoAI
La legge 424/1979 disciplina la sorte degli atti e provvedimenti adottati sulla base di due decreti-legge che non sono stati convertiti in legge entro il termine previsto. In particolare, la norma stabilisce che gli atti e i provvedimenti che hanno esaurito completamente i loro effetti entro il 27 luglio 1979 rimangono validi, mentre quelli ancora in corso di esecuzione mantengono validità solo fino a quella data. Questo meccanismo consente di regolarizzare situazioni giuridiche create durante il periodo di vigenza dei decreti-legge, evitando il vuoto normativo che si creerebbe con la loro scadenza. La legge interviene anche su questioni specifiche relative all'ORNACOL (organismo per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva), trasferendo i rapporti in corso all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dichiarando inefficace la personalità giuridica precedentemente conferita all'ente. Si tratta di una norma di carattere transitorio e straordinario, finalizzata a disciplinare situazioni eccezionali derivanti dalla mancata conversione di provvedimenti d'urgenza.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 agosto 1979, n. 424
Testo normativo
LEGGE n. 424/1979
# LEGGE 13 agosto 1979, n. 424
## Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 26
maggio 1979, n. 160, non convertito in legge.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90 e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160 , non convertiti in legge, che abbiano esaurito i loro effetti entro il 27 luglio 1979 sono validi; gli altri atti e provvedimenti la cui efficacia non si sia esaurita entro la citata data del 27 luglio 1979 sono validi fino a tale data. I rapporti in atto fra l'ORNACOL ed i destinatari dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva sono definiti dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. Non ha efficacia la dichiarazione di idoneità di cui al comma secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90 , e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160 , ed il conseguente conferimento della personalità giuridica all'ORNACOL.
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La legge 424/1979 riguarda la sanatoria di atti amministrativi e provvedimenti adottati in base a decreti-legge non convertiti, un istituto rilevante per chi deve verificare la validità di atti della pubblica amministrazione nel periodo 1979. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano quando devono accertare la legittimità di interventi pubblici, contributi agricoli e rapporti con enti di diritto pubblico risalenti a quel periodo, in particolare per questioni relative a ORNACOL e aiuti al settore agricolo.
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