Quali sono gli interventi straordinari previsti dalla Legge 43/1982 a favore delle attività dello spettacolo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 43/1982 rappresenta un intervento straordinario del legislatore italiano per sostenere il settore dello spettacolo in attesa dell'approvazione di leggi organiche di riordino. Si applica a enti lirici, istituzioni concertistiche, teatri di prosa, cinemateca nazionale e istituti culturali come l'Istituto Luce, prevedendo stanziamenti e contributi specifici per l'anno finanziario 1982 e anni successivi. La norma prevede in pratica aumenti di bilancio per diverse categorie: 150.800 milioni di lire per enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche, con un contributo straordinario di 5.300 miliardi di cui 1.500 miliardi destinati specificamente al Teatro alla Scala. Per il settore teatrale di prosa, viene istituito un contributo annuale di 5.000 milioni all'Ente Teatrale Italiano (ETI), oltre a un contributo straordinario di 1.300 milioni per il ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1980. Per la Cineteca Nazionale sono previsti 1.500 milioni annui (limitatamente a 1982-1984) destinati a trasferimento su supporti non infiammabili, sistemazione strutture, acquisizione film stranieri e pubblicazione cataloghi. Aspetto rilevante è che i contributi sono assegnati sulla base di criteri meritocratici legati ai risultati artistici, organizzativi e alla rilevanza nazionale e internazionale degli enti.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 febbraio 1982, n. 43
Testo normativo
LEGGE n. 43/1982
# LEGGE 17 febbraio 1982, n. 43
## Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari. Lo stanziamento previsto dall' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1982, di lire 150.800 milioni. In aggiunta allo stanziamento di cui al comma precedente, un contributo straordinario di L. 5.300.000.000, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è disposto, quanto a L. 1.500.000.000 a favore del teatro alla Scala e per il rimanente importo a favore di altri enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, sulla base dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, dell'aumento di attività derivante dalla ricostruzione dei teatri, della operatività in ambito pluriregionale, nonchè per le esigenze di programmazione connesse alla rilevanza nazionale ed internazionale degli enti ed istituzioni medesimi. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308 , destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , è aumentato limitatamente all'esercizio finanziario 1982 di lire 24.940 milioni. Lo stanziamento di cui all' articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141 , è aumentato, limitatamente allo esercizio 1982, di lire 23.200 milioni. In rapporto ai maggiori compiti previsti dalla legge 14 dicembre 1978, n. 836 , è disposto in favore dell'Ente teatrale italiano (ETI) un contributo annuale di lire 5.000 milioni, non cumulabile con i contributi che vengono assegnati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sui fondi relativi alle attività teatrali di prosa. Un contributo straordinario di lire 1.300 milioni è concesso all'Ente teatrale italiano (ETI) per il ripiano dei disavanzi risultanti al 31 dicembre 1980. Il fondo d'intervento di cui all' articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819 , integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25 , e con legge 23 luglio 1980, n. 376 , è ulteriormente integrato della somma di lire 40.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato. Il fondo particolare di cui all' articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25 , e con legge 23 luglio 1980, n. 379 , è ulteriormente integrato della somma di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato. Il fondo di sostegno di cui all' articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378 , è integrato della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato. Il contributo annuo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 374 , è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, in lire 1.160 milioni. Un contributo straordinario annuo di lire 1.500 milioni, limitatamente agli esercizi 1982, 1983 e 1984, è concesso alla Cineteca nazionale per: a) il trasferimento su supporto non infiammabile o con altro sistema delle copie depositate o acquistate; b) la sistemazione dei locali e delle strutture di conservazione, la costruzione degli schedari e l'acquisto dei mezzi tecnici necessari; c) l'acquisto di film stranieri di rilevante importanza artistica, culturale, tecnica e storica; d) la riduzione in videocassette dei film di cui sono scaduti i diritti d'autore o di proprietà dello Stato, nonchè la dotazione dei relativi apparecchi audiovisivi; e) la pubblicazione del catalogo generale dei film in dotazione, nonchè dei film conservati in tutti gli archivi pubblici e privati del territorio nazionale. Il contributo previsto dall' articolo 45, primo comma, lettera n), della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , è elevato, per l'anno 1982, di lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle finalità di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma. Conseguentemente lo stanziamento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche di cui al citato articolo 45 è elevato a lire 4.710 milioni per l'anno 1982 ed a lire 4.210 milioni per gli anni successivi.
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La Legge 43/1982 disciplina i contributi straordinari per enti lirici, istituzioni concertistiche, teatri di prosa e cinematografiche, rappresentando un intervento temporaneo di sostegno pubblico al settore dello spettacolo. Commercialisti e amministratori di enti culturali consultano questa norma per comprendere l'allocazione di fondi pubblici, i criteri di assegnazione dei contributi, la gestione dei disavanzi e gli obblighi di rendicontazione verso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
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