Legge
Non_Fiscale
Legge 435/1968
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana.
Riferimento normativo
LEGGE 28 marzo 1968, n. 435
Testo normativo
LEGGE n. 435/1968
# LEGGE 28 marzo 1968, n. 435
## Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3
aprile 1947, n. 372, e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242,
concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 1. - È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi. Allo scopo di formare il patrimonio consortile, il consorzio può inoltre direttamente chiedere l'espropriazione di aree e fabbricati da destinare a nuovi impianti industriali e ad attività artigianali, nonchè all'attuazione del piano regolatore generale della zona industriale apuana e dei piani particolareggiati e per l'apprestamento dei servizi. Articolo 2. - Il consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonchè dai comuni indicati nell' articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818 . Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione dell'assemblea del consorzio, altri enti pubblici nonchè enti privati che perseguono scopi di generale interesse. Al consorzio possono inoltre aderire, con le stesse modalità e previo parere favorevole del comitato regionale della programmazione economica e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, altri comuni limitrofi. I comuni facenti parte attualmente del consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale. Articolo 3. - Il consorzio è retto da una assemblea composta: a) dal presidente del consorzio; b) da sedici componenti di cui tre nominati dal consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale; c) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara; d) da un rappresentante di ciascun altro comune, ente pubblico o privato facente parte del consorzio; e) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Fanno parte di diritto dell'assemblea del consorzio il direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dello ufficio del genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno del Ministero del tesoro ed un urbanista di chiara fama nominato dall'Istituto nazionale d'urbanistica. I componenti dell'assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Articolo 4. - L'assemblea redigerà lo statuto del consorzio, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Articolo 6. - L'assemblea del consorzio elegge nel suo seno un consiglio di amministrazione di sei membri. Di tale consiglio di amministrazione fa inoltre parte il presidente del consorzio che lo presiede".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 435/1968 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1968
Istituzione in Soletta (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze…
Decreto del Presidente della Repubblica 1699
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillaci…
Decreto del Presidente della Repubblica 1698
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdar…
Decreto del Presidente della Repubblica 1696
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Pia di Savoia", con sede in Oppido…
Decreto del Presidente della Repubblica 1697
Istituzione in Volterra di un istituto tecnico femminile ed indirizzo generale.
Decreto del Presidente della Repubblica 1694