Legge Non_Fiscale

Legge 44/1974

Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Pubblicato: 08/03/1974 In vigore dal: 15/02/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 15 febbraio 1974, n. 44

Testo normativo

LEGGE n. 44/1974 # LEGGE 15 febbraio 1974, n. 44 ## Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109 , è sostituito dal seguente: "5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'E.G.A.M. e di società a queste collegate, nonchè di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni". Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109 , è sostituito dal seguente: "8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonchè di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni".

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